Nuove regole per la geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi

Sistemi di geolocalizzazione e rifiuti pericolosi: provette colorate con i pittogrammi di pericolo chimico

Con il Decreto Direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le modalità di gestione dei dati relativi ai percorsi dei veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi. Il provvedimento riguarda i soggetti obbligati all’installazione di sistemi di geolocalizzazione e definisce i requisiti tecnici, le modalità di trasmissione dei dati al RENTRI e le regole per la loro archiviazione.

Quali sono i requisiti dei sistemi di geolocalizzazione

I dispositivi utilizzati devono garantire la tracciabilità dell’intero percorso del veicolo, dall’inizio del trasporto fino alla destinazione del rifiuto.

In particolare, devono assicurare:

  • l’associazione univoca tra dispositivo e veicolo, identificato tramite targa, per ogni singolo percorso;
  • la rilevazione dei dati di posizione con intervalli temporali massimi di 3 minuti tra punti consecutivi con coordinate diverse;
  • un’accuratezza del posizionamento con uno scostamento non superiore a 10 metri rispetto alla posizione reale, salvo i tratti in cui il segnale satellitare non è disponibile;
  • una tolleranza temporale massima di 2 minuti tra gli eventi riportati nel FIR digitale e i dati di posizione.

Trasmissione e conservazione dei dati

Per ciascun trasporto di rifiuti speciali pericolosi, il trasportatore dovrà trasmettere al RENTRI una traccia del percorso in formato GPX, versione 1.1.

La trasmissione dovrà avvenire dopo l’invio dei dati del FIR digitale, tramite le interfacce API dedicate o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Le imprese dovranno inoltre archiviare i dati dei percorsi, garantendone la disponibilità e l’estrazione dagli archivi informatici per un periodo massimo di 3 anni, anche in caso di controlli.

Modifica delle tempistiche

Il Decreto modifica il Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, sostituendo il riferimento al dodicesimo mese con quello al diciannovesimo mese, con decorrenza dal 13 settembre 2027, per l’applicazione delle disposizioni relative alla gestione e alla trasmissione dei dati dei percorsi.

Cosa devono fare le aziende

Le imprese interessate devono verificare la conformità dei sistemi di geolocalizzazione ai requisiti previsti e predisporre le procedure necessarie per la trasmissione e l’archiviazione dei dati, tenendo conto delle tempistiche stabilite.

Consilia Associati è a disposizione per supportare le aziende nella gestione degli obblighi RENTRI, nell’aggiornamento delle procedure interne e nella corretta gestione dei FIR digitali e delle eventuali procedure di emergenza.

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