Manutentori antincendio: qualificazione obbligatoria dal 25 settembre 2026. Cosa devono verificare le aziende

Manutenzione antincendio

Dal 25 settembre 2026 sono operative le disposizioni del D.M. 1° settembre 2021, che prevedono l’obbligo di qualificazione dei tecnici incaricati di effettuare controlli periodici e manutenzioni su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

La qualificazione, ottenuta a seguito della procedura di valutazione prevista dai Vigili del Fuoco, è personale e riguarda le specifiche tipologie di presidi antincendio per le quali il tecnico ha dimostrato le proprie competenze.

L’obbligo riguarda, tra gli altri, gli interventi di controllo e manutenzione su:

  • estintori portatili e carrellati;
  • porte e chiusure resistenti al fuoco;
  • reti idranti e impianti sprinkler;
  • sistemi di rivelazione e allarme incendio;
  • altri impianti e sistemi di protezione antincendio previsti dalla normativa.

Regime transitorio fino al 31 marzo 2027

Il D.M. 22 settembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 settembre 2026, ha introdotto l’articolo 6-bis nel Decreto Controlli, prevedendo una specifica disposizione transitoria.

I tecnici che hanno presentato regolare istanza di qualificazione entro il 25 settembre 2026 possono continuare a effettuare controlli e manutenzioni fino alla conclusione della procedura di valutazione, esclusivamente sulle tipologie di presidi indicate nell’istanza e comunque non oltre il 31 marzo 2027.

Cosa devono verificare le aziende

Il nuovo requisito non riguarda soltanto le imprese manutentrici, ma anche le organizzazioni che affidano a fornitori esterni il controllo e la manutenzione dei propri sistemi antincendio.

È quindi opportuno effettuare una verifica documentale che comprenda:

  1. Qualificazione dei tecnici: richiedere al fornitore evidenza documentale delle qualificazioni possedute dal personale incaricato degli interventi.
  2. Corrispondenza con i presidi: verificare che le qualificazioni possedute siano coerenti con le tipologie di impianti e attrezzature presenti in azienda.
  3. Regime transitorio: per i tecnici non ancora qualificati, acquisire la documentazione che attesti la regolare presentazione dell’istanza entro il 25 settembre 2026 e le tipologie di presidi indicate.

L’obiettivo non è soltanto verificare la presenza di un attestato, ma accertare che il servizio di manutenzione sia affidato a personale in possesso dei requisiti necessari e che gli interventi siano adeguatamente documentati.

Il supporto di Consilia Associati

Lo Studio Consilia Associati supporta le aziende nella verifica della conformità della gestione antincendio mediante audit documentali sui fornitori incaricati della manutenzione, controllo dei registri e dei rapporti di intervento, analisi delle scadenze e individuazione di eventuali non conformità.

Il nostro team può inoltre affiancare le organizzazioni nella definizione delle azioni correttive, nella gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e nell’integrazione dei controlli antincendio nei sistemi di gestione ISO 45001.

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