RENTRI e FIR DIGITALE: nuove procedure in caso di temporaneo degrado dei servizi
Con il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito le modalità operative da adottare quando un temporaneo degrado dei servizi RENTRI impedisce di utilizzare regolarmente il FIR digitale.
La nuova procedura riguarda situazioni nelle quali una o più funzionalità RENTRI risultano degradate, limitate o non pienamente operative, senza tuttavia configurare una completa o grave indisponibilità del sistema. In questi casi il RENTRI può restituire specifici codici o messaggi di errore tramite i servizi di interoperabilità oppure mostrare errori nell’Area Operatori o nell’applicazione dedicata al FIR digitale. Le misure possono essere utilizzate solo dall’operatore che, nella fase di propria competenza, non riesce a proseguire la gestione digitale del FIR. La deroga riguarda il singolo formulario e, una volta effettuato il passaggio alla gestione cartacea, accompagna il FIR nelle successive fasi del suo ciclo di vita.
Cosa deve fare il produttore
Se il degrado impedisce di compilare, emettere o firmare il FIR digitale, il produttore può emettere il formulario in formato cartaceo.
In questo caso il produttore deve:
- riportare nel campo “Annotazioni” del FIR cartaceo la dicitura:
“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”; - compilare e sottoscrivere la dichiarazione prevista nell’Appendice al Decreto;
- acquisire e conservare almeno un’evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI;
- trasmettere la dichiarazione via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione della condizione di degrado, allegando obbligatoriamente almeno un’evidenza dell’anomalia.
Per i FIR gestiti attraverso questa procedura di emergenza non è previsto l’obbligo di trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel formulario e la copia completa del FIR viene restituita al produttore secondo le modalità previste per il formulario cartaceo.
Il Decreto raccomanda inoltre agli operatori di tenere preventivamente disponibili un quantitativo adeguato di FIR cartacei bianchi vidimati, in modo da poter garantire la continuità delle attività.
Se il problema si verifica durante il trasporto
Se il FIR è già stato emesso in formato digitale ma il degrado impedisce al trasportatore di aggiornarlo durante il viaggio, il trasportatore può integrare la stampa del FIR digitale e sottoscriverla con data e firma autografa. Da quel momento il FIR viene gestito in modalità cartacea. Il trasportatore deve inoltre compilare la dichiarazione prevista dal Decreto, inviarla con le medesime modalità sopra indicate e, una volta cessato il degrado, comunicare tempestivamente al produttore il cambio di formato del FIR.
Per questa ragione resta fondamentale che durante il trasporto sia disponibile la stampa del FIR digitale che accompagna il rifiuto.
Se il problema si verifica presso il destinatario
Una situazione analoga può verificarsi all’arrivo del rifiuto presso l’impianto, qualora il destinatario non riesca a completare digitalmente le operazioni di accettazione, aggiornamento o sottoscrizione del FIR. Il destinatario può in questo caso integrare sulla stampa del FIR digitale i dati di propria competenza e sottoscriverli con data e firma autografa. Anche in questo caso il formulario prosegue la propria gestione in modalità cartacea e il destinatario deve compilare e trasmettere la dichiarazione prevista dal Decreto, corredata dall’evidenza del degrado. Il trasportatore dovrà successivamente comunicare al produttore il cambio di formato del formulario e procedere alla restituzione della copia completa secondo le modalità previste per il FIR cartaceo.
Cosa devono fare le aziende
In vista della piena gestione digitale dei formulari, è quindi opportuno che le aziende produttrici si organizzino preventivamente per poter gestire anche eventuali situazioni di temporaneo degrado del RENTRI. In particolare, è opportuno:
- mantenere disponibili presso le unità locali FIR cartacei bianchi vidimati;
- prevedere una modalità per conservare immediatamente l’evidenza dell’errore RENTRI;
- informare il personale incaricato della gestione dei rifiuti sulle nuove procedure e definire internamente chi dovrà provvedere all’eventuale invio della PEC al Ministero nei termini previsti.
Consilia Associati è a disposizione per supportare le aziende nella gestione degli obblighi RENTRI, nell’aggiornamento delle procedure interne e nella corretta gestione dei FIR digitali e delle eventuali procedure di emergenza.