Aspetti fondamentali della modalità digitale di gestione del FIR in vista del 13 febbraio 2026.

Dopo il 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità (cartacea e digitale), in base al produttore.

L’obbligo in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera:

  • se il produttore/detentore è obbligato all’emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono gestire il FIR in formato digitale.
  • se il produttore/detentore non è obbligato all’emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

Nella pratica cosa bisogna fare:

Il FIR deve essere emesso e compilato dal produttore/detentore oppure dal trasportatore (su richiesta del produttore/detentore) secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.

Al momento dell’avvio del trasporto il FIR deve essere firmato digitalmente da produttore e trasportatore e non può essere annullato. Se durante il viaggio si rende necessario un trasbordo (parziale o totale) o una sosta tecnica il trasportatore integra il FIR che sono disciplinati dalle istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023. Al fine di agevolare i controlli su strada, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto. La stampa non deve essere firmata. In alternativa, è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili.

A conclusione del trasporto il destinatario inserisce i dati relativi all’accettazione o al respingimento del rifiuto, indicando data e ora di arrivo, e procede alla sottoscrizione digitale del FIR.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro 90 giorni dalla data di restituzione, scaricano la copia completa tramite:

  • interoperabilità tra sistema gestionale del destinatario e il RENTRI
  • servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI

La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico:

  • per i produttori/detentori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto
  • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino
  • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

Se, entro i termini previsti per la trasmissione, non dispongono della copia completa:

  • trasmettono i dati disponibili in loro possesso
  • effettuano una seconda trasmissione al RENTRI non appena ricevono la copia completa del FIR.

I soggetti coinvolti nel trasporto (produttore, trasportatore e destinatario) per compilare e gestire il FIR digitale in tutta la fase del trasporto possono utilizzare:

  • propri sistemi gestionali;
  • servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, per chi non dispone di sistemi gestionali (es. servizi applicativi (API) messi liberamente a disposizione dal RENTRI (RENTRI Api Docs))

NON cambiano le modalità di gestione del FIR CARTACEO rispetto alle disposizioni in vigore dal 13/02/2025.

Da giugno 2024, nell’area operatori dell’ambiente DEMO, sono disponibili i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la comprensione della gestione del FIR digitale. I servizi saranno disponibili esclusivamente in ambiente DEMO fino al 13 febbraio 2026.

Da gennaio 2025 è disponibile anche l’APP RENTRI FIR DIGITALE che può essere utilizzata sia da chi usa i servizi di supporto sia da chi utilizza i sistemi gestionali.

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