Il D.Lgs. 18/2023 e la valutazione del rischio relativo alle reti idriche interne: il 12 gennaio 2029 è il termine entro cui la valutazione deve essere completata
La disciplina sulla qualità delle acque destinate al consumo umano è già pienamente in vigore. Il D.Lgs. 18/2023 è entrato in vigore il 21 marzo 2023 e il successivo D.Lgs. 102/2025, che ha modificato e integrato il decreto, è entrato in vigore il 19 luglio 2025.
Per gli edifici e locali prioritari la normativa prevede una specifica valutazione e gestione del rischio della rete idrica interna. La prima valutazione deve essere effettuata dal GIDI entro il 12 gennaio 2029, inserita nel sistema AnTeA e successivamente riesaminata ogni sei anni, con aggiornamento quando necessario.
Il 12 gennaio 2029, quindi, non è la data da cui l’obbligo inizierà ad applicarsi. È il termine entro il quale la prima valutazione deve essere stata completata. Questa distinzione è sostanziale, perché il percorso richiesto non coincide né con una singola analisi dell’acqua né con la redazione, a ridosso della scadenza, di un documento standard.
Nelle strutture più complesse la valutazione richiede di ricostruire come è realmente configurata e gestita la rete, raccogliere evidenze tecniche e documentali, individuare i pericoli e gli eventi pericolosi, verificare l’efficacia delle misure già presenti e programmare gli eventuali interventi necessari. Il tempo fino al 2029 è quindi un periodo di attuazione, non un periodo di attesa.
Edifici prioritari: non tutte le strutture hanno lo stesso obbligo
L’Allegato VIII del D.Lgs. 18/2023, nella versione sostituita dal D.Lgs. 102/2025, distingue le strutture prioritarie in classi funzionali e associa a ciascuna un diverso livello di valutazione e gestione del rischio. Gli esempi riportati dalla norma sono espressamente non esaustivi.
| Classe | Esempi di strutture | Azione richiesta dalla normativa |
|---|---|---|
| A | Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero. | Identificazione del GIDI e Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) della rete interna, con particolare riguardo a piombo e Legionella spp. Il soggetto attuatore è un team multidisciplinare presieduto dal Team Leader. |
| B | Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali non in regime di ricovero. | Identificazione del GIDI e piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, con controllo minimo relativo a piombo, Legionella spp. e L. pneumophila. |
| C | Strutture ricettive alberghiere, campeggi, istituti penitenziari, specifiche navi, stazioni, aeroporti; ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali e scolastiche. | Identificazione del GIDI e piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, eventualmente integrato nei documenti di analisi del rischio applicabili (ad es. DVR o HACCP), con i controlli minimi previsti. |
| D | Caserme, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, palestre, centri sportivi, fitness e benessere, stabilimenti balneari, grandi parchi acquatici, piscine con giochi, parchi a tema e altre strutture collettive. | Identificazione del GIDI e, almeno, piano di verifica igienico-sanitaria/monitoraggio dell’acqua, con controllo minimo relativo a piombo, Legionella spp. e L. pneumophila. Il piano di autocontrollo è raccomandato. |
La prima verifica da fare, quindi, non è “quale analisi devo eseguire?”, ma “la mia struttura è prioritaria, in quale classe rientra e quale sistema di gestione devo attuare?”. Una classificazione errata può portare sia a sottovalutare un obbligo sia a costruire controlli non coerenti con la reale fattispecie.
Il GIDI: la responsabilità della rete dopo il punto di consegna
La normativa individua il GIDI – Gestore della Distribuzione Idrica Interna, ossia il proprietario, titolare, amministratore, direttore o altro soggetto, anche delegato o appaltato, responsabile del sistema idro-potabile interno compreso tra il punto di consegna e il punto d’uso.
Per le acque distribuite attraverso la rete interna, il GIDI deve assicurare che i valori di parametro rispettati al punto di consegna siano mantenuti al punto di utenza. Per gli edifici prioritari deve inoltre attuare gli obblighi dell’articolo 9, essere in grado di dimostrarne il rispetto su richiesta dell’autorità sanitaria competente e mantenere procedure, registrazioni e documenti rilevanti costantemente aggiornati e disponibili. La tracciabilità deve essere garantita per almeno sei anni a partire dalla prima valutazione.
Sanzioni: la valutazione del rischio è un obbligo, non una raccomandazione
Il D.Lgs. 18/2023 s.m.i. prevede uno specifico apparato sanzionatorio. L’inosservanza dell’obbligo di implementazione della valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari ai sensi dell’articolo 9 è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. La violazione degli obblighi relativi al mantenimento dei parametri nella rete interna di cui all’articolo 5, comma 3, è invece punita con una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.
Il punto, però, non è soltanto sanzionatorio: in caso di controllo, il GIDI deve poter dimostrare come il rischio è stato valutato, quali misure sono state adottate, quali evidenze ne dimostrano l’efficacia e come il sistema viene mantenuto sotto controllo nel tempo.
Il supporto di Consilia Associati
Consilia Associati affianca le organizzazioni partendo dalla fase che oggi è più utile: capire correttamente se la struttura rientra nel campo di applicazione e quale percorso è effettivamente richiesto.
L’attività può iniziare con uno screening di applicabilità e una gap analysis tecnico-documentale finalizzati a definire la classe di priorità, il ruolo del GIDI, lo stato della documentazione disponibile, la complessità della rete e le attività da programmare. Per le strutture soggette, il supporto può proseguire con sopralluoghi, mappatura dell’impianto, individuazione dei nodi, analisi dei pericoli e degli eventi pericolosi, valutazione del rischio, verifica delle misure di controllo, definizione del programma di miglioramento, monitoraggio e predisposizione della documentazione prevista.
Arrivare preparati al 12 gennaio 2029 significa iniziare prima che la scadenza diventi un’urgenza.
Una verifica preliminare consente di capire oggi se l’obbligo riguarda la propria struttura, quale livello di gestione è richiesto e quanto lavoro tecnico e documentale è necessario per completarlo correttamente.