Rischio Calore 2026: ordinanze regionali, obblighi di sospensione e misure operative per le aziende
Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento delle temperature ambientali, il rischio da esposizione a calore assume particolare rilevanza per la salute e la sicurezza dei lavoratori, soprattutto nelle attività svolte all’aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole, o in ambienti indoor non adeguatamente ventilati o raffrescati.
Il microclima severo caldo può determinare un incremento significativo del carico termico sull’organismo, interferendo con i normali meccanismi di termoregolazione e aumentando il rischio di disidratazione, crampi da calore, calo dell’attenzione, affaticamento, colpo di calore e incremento del rischio infortunistico.
A fronte dell’intensificarsi delle ondate di calore, alcune Regioni hanno emanato ordinanze contingibili e urgenti per limitare lo svolgimento di determinate attività lavorative nelle fasce orarie più critiche.
Alla data del 09 giugno 2026, le Regioni che risultano aver emanato ordinanze specifiche per il rischio calore 2026 sono:
Lazio, Toscana, Piemonte, Puglia, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia.
Le ordinanze regionali si applicano, in generale, nei soli giorni in cui la mappa Worklimate riferita ai “lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa”, con riferimento alle ore 12:00, segnala un livello di rischio “ALTO”.
Nelle Regioni interessate, il divieto riguarda lo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, generalmente nella fascia oraria:
12:30 – 16:00
| Regioni | Validità | Fascia oraria | Lavorazioni/settori interessati |
| Toscana, Piemonte, Liguria | fino al 31/08/2026 | 12:30–16:00 | Agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto e affini.
In Toscana e Piemonte sono comprese anche le cave. In Piemonte sono inoltre comprese le attività di logistica svolte all’aperto e le consegne urbane con velocipedi o veicoli a motore a due ruote. |
| Lazio, Puglia, Emilia-Romagna | fino al 15/09/2026 | Agricoltura, florovivaismo, cantieri edili e affini, cave, logistica o piazzali logistici, consegne urbane/rider secondo le specifiche regionali.
La Puglia include anche serre, tunnel agricoli e ambienti confinati o semi-confinati privi di adeguata ventilazione o raffrescamento. L’Emilia-Romagna contiene previsioni specifiche per consegne tramite mezzi a pedalata anche assistita e piattaforme digitali. |
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| Lombardia | dal 10/06/2026 al 23/09/2026 | Agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto e cave. Sono presenti raccomandazioni anche per logistica nei piazzali, baie di carico/scarico e ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteorologiche esterne. |
Modalità operative per le aziende
Le aziende che operano nelle Regioni interessate devono innanzitutto verificare se le proprie attività rientrano nei settori e nelle lavorazioni richiamate dall’ordinanza regionale applicabile.
La verifica poi deve considerare:
- la possibile presenza di esposizione prolungata al sole o a calore severo;
- la fascia oraria di svolgimento dell’attività;
- il livello di rischio indicato da Worklimate per il territorio interessato.
Nei giorni in cui la mappa Worklimate segnala rischio “ALTO”, le attività ricomprese nell’ordinanza devono essere sospese nella fascia 12:30–16:00, salvo i casi esclusi o le specifiche condizioni previste dalle singole ordinanze regionali.
La consultazione della mappa Worklimate costituisce il presupposto tecnico per individuare i giorni in cui il divieto trova applicazione. Dalle ordinanze non emerge un obbligo di formalizzare documentalmente la verifica mediante registrazioni; tuttavia, in caso di lavorazioni svolte in condizioni non sicure o in violazione del divieto, possono comunque trovare applicazione le sanzioni previste dalle ordinanze e dalla normativa vigente.
Prescrizioni e misure di prevenzione
Le ordinanze non sostituiscono gli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve comunque valutare il rischio da microclima severo caldo e adottare misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate, anche per attività non direttamente rientranti tra le lavorazioni oggetto di sospensione obbligatoria.
Tra le misure ricorrenti, anche alla luce delle indicazioni tecniche richiamate dalle ordinanze, rientrano:
- riorganizzazione degli orari di lavoro, privilegiando le fasce meno calde della giornata;
- programmazione delle attività più gravose nelle ore mattutine;
- pause frequenti in aree ombreggiate, ventilate o raffrescate;
- disponibilità di acqua potabile fresca;
- riduzione dell’impegno fisico nelle ore più critiche;
- rotazione del personale maggiormente esposto;
- utilizzo di indumenti traspiranti, copricapo e protezioni adeguate rispetto all’esposizione solare;
- informazione dei lavoratori sui sintomi da stress termico;
- coinvolgimento del medico competente per i lavoratori maggiormente vulnerabili.
Particolare attenzione deve essere riservata ai lavoratori che presentano condizioni di maggiore suscettibilità al calore, quali età avanzata, patologie croniche, gravidanza, assunzione di farmaci che possono aumentare la sensibilità allo stress termico, lavoratori non acclimatati, neoassunti o rientranti dopo assenze prolungate.
Lo Studio Consilia Associati affianca le aziende nella valutazione e gestione del rischio microclimatico da calore, offrendo un supporto tecnico specializzato per l’aggiornamento del DVR, la verifica dell’applicabilità delle ordinanze regionali, la definizione delle misure organizzative e la predisposizione di istruzioni operative coerenti con il D.Lgs. 81/2008. Offriamo inoltre formazione mirata e supporto nella gestione documentale e nell’elaborazione di misure correttive e di prevenzione del rischio.