Radiazioni gamma Materiali da costruzione
D.lgs 101/2020 e Reg. CPR | Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom
Il Consiglio dei Ministri di lunedì 21 novembre 2022 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al D.lgs 101/2020, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti
Il D.lgs 101/2020 si applica ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato, quindi non ai materiali già in opera, e va ad integrare il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione relativamente a quanto previsto per la stesura della dichiarazione di prestazione (DoP).
Infatti, la disposizione normativa richiede che il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dei materiali determini le concentrazioni di attività dei radionuclidi specificati nell’allegato II dello stesso decreto, seguendo le norme di buona tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato l’indice di concentrazione di attività. Le misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attività, dovranno poi costituire parte integrante della DoP.
Il D.lgs 101/2020 all’Art. 29 “Radiazioni gamma” indica quanto segue.
Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv/anno.
I materiali da costruzione che rientrano nel campo di applicazione della legge, elencati nell’allegato II, sono riportati di seguito:
- Materiali naturali
a) Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi).
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
– granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss)
– porfidi
– tufo
– pozzolana
– lava
– derivati dalle sabbie zirconifere - Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:
a. ceneri volanti
b. fosfogesso
c. scorie di fosforo
d. scorie di stagno
e. scorie di rame
f. fanghi rossi (residui della produzione dell’alluminio)
g. residui della produzione di acciaio
Per tali materiali occorrerà quindi procedere con la misura delle concentrazioni di attività di Ra-226, Th-232 e K-40, procedendo quindi con le azioni descritte nel seguente flusso

Quindi, se il valore dell’indice di concentrazione di attività è pari o minore a 1, il materiale esaminato può essere utilizzato l’edilizia civile (materiale strutturale di abitazioni e di edifici a elevato fattore di occupazione), quindi in grandi quantità.
Se il valore dell’indice risulta superiore a 1, è necessaria una valutazione accurata del possibile contributo in termini di dose efficace, tenuto conto delle caratteristiche del materiale in termini di spessore e densità. Se il materiale è suscettibile di dare una dose >1 mSv/anno, tale materiale non può essere utilizzato per l’edilizia civile; può essere però utilizzato per scopi diversi, indicati nei codici e nei regolamenti edilizi. Per le stime di dose, il fabbricante si deve avvalere dell’esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo grado.
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