Nuovo decreto End of Waste Inerti

L’End of Waste è la disciplina giuridica riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto al termine di un processo di recupero, che concretamente permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto. Il 20 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto 27 settembre 2022, n.152 che “Disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Il produttore del rifiuto, destinato alla produzione di aggregato recuperato, è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva è inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Il produttore di aggregato recuperato deve quindi conservare per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
Sistema di gestione
Il produttore di aggregato recuperato dovrà possedere un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e dovrà includere nel manuale della qualità le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità, del piano di campionamento e dell’auto-monitoraggio.
Il regolamento indica che la conservazione della dichiarazione di atto notorio non si applica alle imprese registrate EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, nonché alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
L’aggregato recuperato potrà essere utilizzato per diverse tipologie di opere, quali:
a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Disciplina transitoria
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, in base all’autorizzazione in possesso, i produttori dovranno presentare all’autorità competente:
– un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata, ai sensi dell’art. 216, D.Lgs. n. 152/2006;
– un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione “Unica” o “AIA” già concessa.
Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni previste dal DM 5 febbraio 1998.

Consilia Associati fornisce alle Aziende supporto nell’interpretazione della normativa di riferimento nonché nell’implementazione dei sistemi di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente.

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