Decreto Lavoro 2023, tutte le novità in materia di sicurezza sul lavoro
Il Decreto Legge 48/2023, al Capo II “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi” – Art. 14, aggiorna il D. Lgs. 81/08 Testo Unico di Salute e Sicurezza in relazione alle seguenti tematiche:
- sorveglianza sanitaria
- imprese familiari e lavoratori autonomi
- formazione
- attrezzature di lavoro
Nello specifico le novità prevedono:
Novità in materia di sorveglianza sanitaria (modifiche agli artt. 18 comma 1 lettera a e all’articolo 25 comma 1 lettera e-bis)
- In base alla modifica i datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41: si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità.
- Viene introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro, e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a).
- Inoltre è stata introdotta, per il medico competente, la possibilità di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.
Imprese familiari e lavoratori autonomi (modifica all’articolo 21, comma 1, lettera a)
La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. L’obiettivo è quello di contrastare la prassi, non infrequente, legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conforme alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (modifica all’articolo 37 comma 2 lettera b-bis)
L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022 (impegno non ancora rispettato)
Tale Accordo ora, oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione), dovrà anche monitorare l’efficacia del nuovo Accordo di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
In sostanza la nuova norma prevede che nel (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia ben definita la modalità di monitoraggio e controllo su società o utilizzatori finali che, purtroppo sempre più spesso, producono falsi attestati di formazione. Ovviamente l’individuazione di questi illeciti comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all’autorità giudiziaria da parte degli UPG di Asl/ATS e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.
Attrezzature di lavoro (modifiche agli artt. 71 comma 12, 72 comma 2 e 73 comma 4-bis)
- Con la modifica introdotta dal Decreto, i soggetti privati incaricati delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i (enti notificati), sono incaricati direttamente dal Datore di Lavoro e senza alcun riferimento ad ASL e INAIL. In buona sostanza gli enti notificati sono, a tutti gli effetti, “incaricati di un pubblico servizio” (ai sensi dell’art. 358 del codice penale) e sono tenuti a rispondere direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
- In relazione agli oneri in materia di salute e sicurezza in capo ai noleggiatore è stato introdotto l’obbligo, per chiunque noleggi, di acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo. Tale novità mira a rafforzare l’obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo “patentino”, ma non solo).
- Con la modifica apportata è stato introdotto, anche per i datori di lavoro che fanno uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7 (quali carrelli elevatori, piattaforme elevabili, gru su autocarro, …), l’obbligo di conseguire l’opportuna abilitazione al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.