R.E.N.T.Ri.: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Il 29 settembre 2022 è stato trasmesso alla Commissione Europea il Regolamento che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti, di cui agli articoli 189 (Catasto rifiuti), 190 (registro di carico e scarico) e 193 (trasporto dei rifiuti) del Dlgs 152/2006, integrati nel registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti R.E.N.T.Ri.
Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, disponendo in particolare:
- Modelli e formati relativi al registro di carico e scarico e al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- Modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderire;
- Il funzionamento del R.E.N.T.Ri comprese le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettere a;
- Le modalità di condivisione dei dati del R.E.N.T.Ri con ISPRA al fine del loro inserimento nel Catasto rifiuti, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al R.E.N.T.Ri, garantendone ove possibile la precompilazione automatica;
- Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006;
- Le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
- Le modalità di accesso al RENTRI registro tracciabilità rifiuti da parte degli organi di controllo;
- Le modalità per la verifica e l’invio delle comunicazioni all’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché l’attribuzione della responsabilità all’intermediario.
Gli allegati I e II al presente regolamento disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione dei rifiuti, l’allegato III definisce i contributi e i diritti di segreteria per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri.
Le iscrizioni al RENTRI registro tracciabilità rifiuti inizieranno 18 mesi dalla data di entrata in vigore nazionale del decreto ministeriale e procederanno a blocchi, a seconda delle dimensioni di enti e imprese:
- a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018.
Consilia Associati fornisce alle Aziende supporto nell’interpretazione della normativa di riferimento nonché nell’utilizzo e nelle modalità di compilazione del R.E.N.T.Ri.
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