Smart working: nuove regole sulla sicurezza – più responsabilità per le aziende

Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026 n. 34 (Legge annuale per le PMI), il lavoro agile entra in una nuova fase: non più solo uno strumento organizzativo flessibile ma un ambito pienamente integrato nel sistema della sicurezza sul lavoro.

Le recenti evidenze riportate confermano un cambio di approccio: lo smart working non è più considerato un contesto “attenuato”, ma una modalità lavorativa che richiede una gestione strutturata e documentata dei rischi, al pari delle attività svolte in sede.

Il provvedimento interviene sul D.Lgs. 81/2008, rafforzando gli obblighi in capo al datore di lavoro anche per le attività svolte al di fuori dei locali aziendali, come abitazioni private o spazi condivisi.

Principale novità: informativa obbligatoria sui rischi

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi allo svolgimento dell’attività in modalità agile.

Si tratta di un passaggio chiave: la sicurezza nello smart working non può più basarsi su indicazioni generiche, ma richiede contenuti chiari, aggiornati e coerenti con le reali condizioni operative.

L’informativa:

  • deve essere aggiornata e trasmessa con cadenza almeno annuale;
  • deve riportare indicazioni concrete e applicabili;
  • può essere trasmessa anche in formato digitale, purché sia garantita la tracciabilità della ricezione.

Dal punto di vista tecnico, il contenuto deve essere costruito sulla base dei rischi effettivi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori sede, considerando strumenti utilizzati, modalità organizzative e contesto operativo.

Parallelamente, viene ribadito un principio spesso sottovalutato: il lavoratore è parte attiva del sistema di prevenzione e deve cooperare all’attuazione delle misure definite dal datore di lavoro.

Rafforzamento degli obblighi e introduzione di sanzioni

L’inserimento di tali obblighi nel D.Lgs. 81/2008 segna un passaggio rilevante: la gestione dello smart working entra a pieno titolo tra gli elementi oggetto di verifica nell’ambito della sicurezza aziendale.

Questo implica una maggiore attenzione documentale e organizzativa, anche in vista di possibili controlli.

Implicazioni operative

Per le aziende, il cambiamento è concreto e immediato. È necessario:

  • rivedere le informative già in uso, evitando modelli standardizzati non aderenti alla realtà operativa;
  • verificare la coerenza con il DVR e con le procedure aziendali;
  • strutturare modalità tracciabili di trasmissione e presa visione;
  • integrare lo smart working nel sistema complessivo di gestione della sicurezza.

Lo smart working diventa quindi un ambito che richiede competenze tecniche specifiche e un approccio sistemico, evitando semplificazioni che possono esporre l’azienda a rischi organizzativi e sanzionatori.

Lo Studio Consilia Associati affianca le aziende nell’adeguamento agli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, offrendo un supporto tecnico specializzato nella redazione delle informative sui rischi e nell’aggiornamento della documentazione aziendale. Offriamo inoltre formazione mirata e supporto nella gestione documentale e nell’elaborazione di misure correttive e di prevenzione del rischio.

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