Nuova edizione della CEI 11-27, revisione 2025

La nuova CEI 11-27:2025 rivoluziona l’intero impianto operativo dei lavori elettrici.
Non si tratta di un aggiornamento marginale: cambiano ruoli, distanze, requisiti formativi, procedure operative, emergenze e modulistica. Per i DdL e gli RSPP è una revisione strutturale, che impatta su organizzazione del lavoro, autorizzazioni, responsabilità e formazione.

Le principali modifiche riguardano: un adeguamento generale alla CEI EN 50110-1 ed.2024; gli acronimi e definizioni delle figure professionali coinvolte; le definizioni di attività lavorativa, di lavoro, di supervisione; le distanze di lavoro; nuovi allegati informativi sui “Pericoli degli archi elettrici” e “Disposizioni per l’emergenza”.

Di seguito una sintesi operativa.

Ruoli

La norma si riallinea alla EN 50110-1 e introduce una nuova mappa dei ruoli:

CEI 11-27

Rev. 2021

EN 50110-1

Rev.2024

CEI 11-27

Rev. 2025

Definizione

URI

Unità Responsabile dell’Impianto

IM
Installation Manager

GI

Gestore Impianto

Persona che ha la responsabilità complessiva di un impianto elettrico, per garantirne l’esercizio in sicurezza

RI

Responsabile dell’Impianto

OP

Operation Controller

RI

Responsabile dell’Impianto

Persona designata alla conduzione in sicurezza dell’impianto elettrico durante i lavori elettrici

URL

Unità Responsabile dei Lavori

/

GL

Gestore programmazione Lavoro

Persona che programma e organizza i lavori elettrici prima del loro inizio

PL

Preposto ai Lavori

WC

Work Controller

RLE

Responsabile del Lavoro Elettrico

Persona designata dal GL, incaricata di gestire le attività e garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori elettrici

W

Worker

LAV

Lavoratore

Persona che svolge l’attività lavorativa

L’introduzione dei nuovi ruoli GI, RI, GL, RLE e LAV richiede alle aziende di revisionare il sistema organizzativo dei lavori elettrici. Bisogna comunque tener conto che, nelle piccole aziende, la programmazione e l’organizzazione delle attività lavorative sono in carico a una stessa persona, che potrà ricoprire più ruoli (come espresso dalla norma).

Rimangono confermate le figure di PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita), PEC (Persona Comune) e PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione); resta responsabilità del Datore di Lavoro attribuire la condizione di PES/PAV ai propri lavoratori dopo averne valutato l’istruzione e l’esperienza.

Operativamente, le lettere di designazione vanno verificate e, se necessario, riscritte da zero; perché cambiano denominazioni, funzioni e responsabilità operative.

Focus sulle distanze

La 2021 usava solo DL (distanza limite di lavoro sotto tensione) DV (distanza limite di prossimità) DA9 (distanza limite di vicinanza).

La 2025 mantiene queste distanze ma introduce tre nuove grandezze operative:

  • DW Distanza minima di lavoro: è la distanza minima tra lavoratore e la parte nuda in tensione, calcolata tenendo conto di DL, DV, DA9, E, L.
  • E Distanza ergonomica: tiene conto dei movimenti involontari e degli errori di valutazione delle distanze
  • L Distanza dell’apparecchiatura: corrisponde alla lunghezza degli oggetti/attrezzature usati durante l’attività.

Viene quindi ampliato il concetto di distanza non più come un valore geometrico fisso ma come parametro che deve tenere conto della effettiva postura e manovra dell’operatore, degli utensili impiegati e la variabilità di questi fattori. L’allegato B informativo è un utile supporto al calcolo di queste distanze.

Operativamente bisogna:

  • Aggiornare le procedure interne introducendo la valutazione della Dw nelle analisi di rischio;
  • Integrare il coordinamento tra le figure coinvolte, perché la distanza minima non è un valore fisso ma deriva dal contesto;
  • Introdurre procedure per i lavori in vicinanza (non elettrici);

Novità sulla formazione

Sono confermate le classificazioni delle figure PES, PAV e idonei sotto tensione, ma viene rafforzato il concetto di competenza dimostrabile, non limitata ai corsi teorici. La formazione teorica può essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona con docente in diretta e webcam attive. È esclusa l’erogazione asincrona (videolezioni registrate).

La durata minima raccomandata per la parte teorica è di 10 ore, prevedendo un aggiornamento quinquennale di 4 ore.

Inoltre, la formazione dev’essere seguita da un addestramento pratico, responsabilità del Datore di Lavoro, che deve pianificarla nei contesti reali in cui l’operatore effettivamente opera tenendo conto della tipologia degli impianti e del livello di competenza richiesto dalle manovre. Queste attività devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati.

Operativamente occorre verificare che il proprio sistema di addestramento preveda una adeguata documentazione della formazione pratica svolta e valutazione dei risultati.

Nuovi allegati

Sono stati introdotti nuovi allegati informativi dedicati ai pericoli degli archi elettrici e disposizioni per l’emergenza.

L’allegato I informativo riepiloga i pericoli derivanti dalla formazione di archi elettrici e la valutazione dei rischi che è necessario condurre.

L’allegato J informativo illustra alcune disposizioni per le emergenze che devono essere previste per la gestione degli impianti elettrici, includendo comunicazione tra responsabili, registrazione degli incidenti, coordinamento con i servizi di emergenza.

A livello operativo è necessario rivedere le procedure aziendali per introdurre misure di prevenzione per gli archi elettrici e, se necessario, aggiornare le disposizioni per l’emergenza con le indicazioni degli allegati.

Termini per adeguarsi

Dalla pubblicazione della revisione è cominciato il periodo di transizione per adeguarsi alle nuove disposizioni. La scadenza ultima per l’obsolescenza della revisione 2021 è fissata il giorno 29 maggio 2026, termine entro in quale le aziende dovranno essere in linea con la nuova revisione.

Lo Studio Consilia Associati offre corsi di formazione PES/PAV mirata e supporto nella gestione documentale e nell’elaborazione di misure correttive e di prevenzione del rischio.

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