D.lgs. 125/2024 del 06/09/2024: Recepimento direttiva CRSD in merito alla Rendicontazione societaria di sostenibilità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 06/09/2024 n. 125 in attuazione della Direttiva Europea (Dir. 2022/2464/UE) che modifica il Regolamento sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Il presente Decreto introduce nuove regole per la rendicontazione societaria di sostenibilità, richiedendo alle aziende di fornire informazioni dettagliate riguardo l’impatto delle loro attività su aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). 

Aziende interessate

I soggetti obbligati alla redazione della rendicontazione di sostenibilità sono:

  • Imprese di grandi dimensioni; si intendono le società che, alla chiusura del bilancio, o per due esercizi consecutivi, abbiamo superato due dei seguenti limiti:
    • Totale stato patrimoniale: 25.000.000, €
    • Ricavi netti: 50.000.000,00 €
      • Numero medio dipendenti: 250
  • Imprese quotate anche con dimensioni di Piccole o Medie imprese
  • Imprese di assicurazione ed agli enti creditizi

Le grandi imprese e le PMI quotate non sono obbligate a rendicontare se le informazioni richieste sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre, sia essa europea o extra-europea, conforme agli standard UE o equivalenti.  

Contenuti del report di rendicontazione

Tra i contenuti obbligatori indicati dal Decreto si evidenzia come la rendicontazione di sostenibilità debba descrivere il modello e la strategia aziendale, evidenziando la resilienza ai rischi di sostenibilità, le opportunità e i piani per la transizione verso un’economia sostenibile. Nella redazione del report, l’organizzazione deve considerare le istanze dei portatori di interesse, e descrivere gli obiettivi di sostenibilità con scadenze temporali, in particolare per la riduzione delle emissioni di gas serra, delineando il ruolo degli organi di amministrazione e controllo. 

Le politiche aziendali, le procedure di dovuta diligenza, i principali impatti negativi e i rischi connessi alla sostenibilità devono essere riportati in modo dettagliato e la società deve includere informazioni sulla catena di valore, i rapporti commerciali, la catena di fornitura e le modalità di coinvolgimento dei lavoratori.

La rendicontazione di sostenibilità deve essere inserita all’interno della Relazione sulla Gestione del fascicolo del Bilancio di esercizio.

Revisione del report

Secondo quanto riportato dal Decreto, la conformità della rendicontazione di sostenibilità deve essere attestata da revisori legali tramite specifica Relazione di attestazione della conformità. Non è richiesta un’abilitazione specifica per la revisione della rendicontazione di sostenibilità; è sufficiente l’abilitazione a revisore legale.

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere lo stesso che verifica il bilancio di esercizio. 

Termini per l’applicazione delle disposizioni

Le disposizioni del Decreto si applicano:

  • Per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024:
    • Alle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico e superano i 500 dipendenti.
    • Agli enti di interesse pubblico che sono società madri di gruppi di grandi dimensioni e superano i 500 dipendenti su base consolidata.
  • Per gi esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025:
    • Alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle già menzionate.
    • Alle società madri diverse da quelle già menzionate.
  • Per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026:
    • Alle piccole e medie imprese quotate, eccetto le micro-imprese.
    • Agli enti piccoli e non complessi, purché siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate e non siano micro-imprese.
    • Alle imprese di assicurazione captive e di riassicurazione captive, purché siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate e non siano micro-imprese.

Sanzioni

Per i primi due anni dall’entrata in vigore del Decreto, sono stabiliti i tetti massimi delle sanzioni amministrative per la mancata inclusione della specifica sezione dedicata alla Rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale e per la mancata presentazione della Relazione di attestazione di conformità e delle specifiche adottate in conformità al Regolamento Europeo sulla Tassonomia.

Le sanzioni sono così suddivise:

  • Fino ad un massimo di 150.000,00 € per soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché per il personale, i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.
  • Fino a 2.500.000,00 € per società, enti o associazioni.
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