CAM Edilizia: cosa cambia per progettisti, imprese e stazioni appaltanti

Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia

Dal 2 febbraio 2026 sono in vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, adottati con il D.M. 24 novembre 2025. Il provvedimento ha sostituito la disciplina precedente dei CAM Edilizia 2022, come modificata dal correttivo del 2024, e rappresenta oggi il riferimento per gli appalti pubblici relativi a progettazione, direzione lavori, manutenzione ed esecuzione di interventi edilizi.

L’aggiornamento non introduce soltanto nuovi requisiti ambientali, ma rafforza il modo in cui tali requisiti devono essere progettati, documentati, verificati e mantenuti sotto controllo durante l’intero iter dell’appalto.

I nuovi CAM si applicano, in particolare, a:

  • servizi di progettazione e direzione lavori;
  • servizi di manutenzione;
  • lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento;
  • affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori;
  • opere di urbanizzazione a scomputo, nei casi previsti.

I principali cambiamenti

  1. CAM più integrati nella progettazione

I criteri ambientali devono essere considerati già nelle prime fasi dell’intervento. La stazione appaltante e il progettista devono valutare le scelte progettuali anche in funzione di aspetti quali recupero dell’esistente, contenimento del consumo di suolo, durabilità, manutenzione, qualità ambientale interna e gestione del fine vita dell’opera.

  1. Maggiore centralità della Relazione CAM di progetto

La Relazione CAM assume un ruolo operativo più rilevante. Non è un documento generico, ma lo strumento che consente di comprendere:

  • quali criteri si applicano al progetto;
  • quali criteri non sono pertinenti e per quale motivo;
  • quali requisiti devono rispettare materiali e prodotti;
  • quali mezzi di prova devono essere richiesti;
  • quali verifiche spettano alla direzione lavori e all’impresa.
  1. Più attenzione alla dimostrazione della conformità

Un aspetto particolarmente importante riguarda la documentazione. Non è sufficiente dichiarare che un prodotto è “conforme CAM”: occorre dimostrare la conformità rispetto ai singoli criteri applicabili, mediante documenti tecnici coerenti con il prodotto effettivamente fornito.

Tra i mezzi di prova possono rientrare, a seconda dei casi:

  • certificazioni di prodotto;
  • etichette ambientali;
  • rapporti di prova;
  • dichiarazioni ambientali di prodotto;
  • certificazioni relative alla catena di custodia o al contenuto di riciclato.
  1. Prodotti da costruzione sotto maggiore controllo

I nuovi CAM mantengono un’attenzione significativa sui materiali e sui prodotti da costruzione. Il riferimento non è solo alla presenza di contenuto riciclato, recuperato o di sottoprodotti, ma anche alla tracciabilità e alla credibilità della documentazione.

Sono coinvolte diverse categorie di prodotti, tra cui calcestruzzi, acciaio, laterizi, legno, isolanti, sistemi a secco, pavimenti, serramenti, pitture, vernici, tubazioni, rubinetterie, sanitari e impianti tecnologici.

  1. Ciclo di vita, LCA e LCC

Il nuovo impianto rafforza l’approccio al ciclo di vita dell’opera. Questo significa valutare non solo la fase di costruzione, ma anche durabilità, manutenzione, sostituzioni, fine vita e impatti ambientali complessivi.

Gli strumenti come LCA e LCC assumono quindi maggiore rilievo, soprattutto nelle valutazioni migliorative e nei criteri premianti, perché consentono di confrontare le soluzioni non solo sul costo iniziale, ma anche sulle prestazioni ambientali ed economiche nel tempo.

 

  1. Cantiere e impresa appaltatrice

Anche la fase esecutiva è più strutturata. L’impresa appaltatrice deve rendicontare le modalità con cui applica i CAM in cantiere, con particolare riferimento a:

  • prodotti e materiali effettivamente utilizzati;
  • gestione ambientale del cantiere;
  • rifiuti da costruzione e demolizione;
  • macchine operatrici;
  • lubrificanti e prodotti impiegati durante i lavori;
  • eventuali migliorie offerte in gara.
  1. Competenze e criteri premianti

I criteri premianti valorizzano sempre di più la capacità tecnica degli operatori. Tra gli aspetti che possono assumere rilievo rientrano le competenze dei progettisti, le certificazioni di competenza, i sistemi di gestione ambientale, le etichettature ambientali, le valutazioni ESG e le prestazioni migliorative dei prodotti.

In termini pratici, questo sposta l’attenzione dalla semplice disponibilità del documento alla capacità effettiva di gestire i requisiti CAM lungo tutta la filiera.

 

Per progettisti, imprese e fornitori, il punto centrale è quindi organizzare per tempo la documentazione tecnica. La conformità deve essere verificabile in modo puntuale, criterio per criterio e prodotto per prodotto.

I nuovi CAM Edilizia confermano una direzione ormai consolidata: negli appalti pubblici, la sostenibilità ambientale non è un elemento accessorio, ma una componente strutturale della qualità dell’opera. Richiede competenze tecniche, coordinamento tra i soggetti coinvolti, controllo della filiera e documentazione affidabile.

Lo Studio Consilia Associati affianca le aziende nella verifica dell’applicabilità dei CAM Edilizia e nell’adeguamento della documentazione tecnica e di gara, offrendo un supporto tecnico specializzato nella lettura dei requisiti, nella raccolta dei mezzi di prova e nel coordinamento tra progettazione, forniture e cantiere.

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