CAM Edilizia: cosa cambia per progettisti, imprese e stazioni appaltanti
Dal 2 febbraio 2026 sono in vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, adottati con il D.M. 24 novembre 2025. Il provvedimento ha sostituito la disciplina precedente dei CAM Edilizia 2022, come modificata dal correttivo del 2024, e rappresenta oggi il riferimento per gli appalti pubblici relativi a progettazione, direzione lavori, manutenzione ed esecuzione di interventi edilizi.
L’aggiornamento non introduce soltanto nuovi requisiti ambientali, ma rafforza il modo in cui tali requisiti devono essere progettati, documentati, verificati e mantenuti sotto controllo durante l’intero iter dell’appalto.
I nuovi CAM si applicano, in particolare, a:
- servizi di progettazione e direzione lavori;
- servizi di manutenzione;
- lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento;
- affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori;
- opere di urbanizzazione a scomputo, nei casi previsti.
I principali cambiamenti
- CAM più integrati nella progettazione
I criteri ambientali devono essere considerati già nelle prime fasi dell’intervento. La stazione appaltante e il progettista devono valutare le scelte progettuali anche in funzione di aspetti quali recupero dell’esistente, contenimento del consumo di suolo, durabilità, manutenzione, qualità ambientale interna e gestione del fine vita dell’opera.
- Maggiore centralità della Relazione CAM di progetto
La Relazione CAM assume un ruolo operativo più rilevante. Non è un documento generico, ma lo strumento che consente di comprendere:
- quali criteri si applicano al progetto;
- quali criteri non sono pertinenti e per quale motivo;
- quali requisiti devono rispettare materiali e prodotti;
- quali mezzi di prova devono essere richiesti;
- quali verifiche spettano alla direzione lavori e all’impresa.
- Più attenzione alla dimostrazione della conformità
Un aspetto particolarmente importante riguarda la documentazione. Non è sufficiente dichiarare che un prodotto è “conforme CAM”: occorre dimostrare la conformità rispetto ai singoli criteri applicabili, mediante documenti tecnici coerenti con il prodotto effettivamente fornito.
Tra i mezzi di prova possono rientrare, a seconda dei casi:
- certificazioni di prodotto;
- etichette ambientali;
- rapporti di prova;
- dichiarazioni ambientali di prodotto;
- certificazioni relative alla catena di custodia o al contenuto di riciclato.
- Prodotti da costruzione sotto maggiore controllo
I nuovi CAM mantengono un’attenzione significativa sui materiali e sui prodotti da costruzione. Il riferimento non è solo alla presenza di contenuto riciclato, recuperato o di sottoprodotti, ma anche alla tracciabilità e alla credibilità della documentazione.
Sono coinvolte diverse categorie di prodotti, tra cui calcestruzzi, acciaio, laterizi, legno, isolanti, sistemi a secco, pavimenti, serramenti, pitture, vernici, tubazioni, rubinetterie, sanitari e impianti tecnologici.
- Ciclo di vita, LCA e LCC
Il nuovo impianto rafforza l’approccio al ciclo di vita dell’opera. Questo significa valutare non solo la fase di costruzione, ma anche durabilità, manutenzione, sostituzioni, fine vita e impatti ambientali complessivi.
Gli strumenti come LCA e LCC assumono quindi maggiore rilievo, soprattutto nelle valutazioni migliorative e nei criteri premianti, perché consentono di confrontare le soluzioni non solo sul costo iniziale, ma anche sulle prestazioni ambientali ed economiche nel tempo.
- Cantiere e impresa appaltatrice
Anche la fase esecutiva è più strutturata. L’impresa appaltatrice deve rendicontare le modalità con cui applica i CAM in cantiere, con particolare riferimento a:
- prodotti e materiali effettivamente utilizzati;
- gestione ambientale del cantiere;
- rifiuti da costruzione e demolizione;
- macchine operatrici;
- lubrificanti e prodotti impiegati durante i lavori;
- eventuali migliorie offerte in gara.
- Competenze e criteri premianti
I criteri premianti valorizzano sempre di più la capacità tecnica degli operatori. Tra gli aspetti che possono assumere rilievo rientrano le competenze dei progettisti, le certificazioni di competenza, i sistemi di gestione ambientale, le etichettature ambientali, le valutazioni ESG e le prestazioni migliorative dei prodotti.
In termini pratici, questo sposta l’attenzione dalla semplice disponibilità del documento alla capacità effettiva di gestire i requisiti CAM lungo tutta la filiera.
Per progettisti, imprese e fornitori, il punto centrale è quindi organizzare per tempo la documentazione tecnica. La conformità deve essere verificabile in modo puntuale, criterio per criterio e prodotto per prodotto.
I nuovi CAM Edilizia confermano una direzione ormai consolidata: negli appalti pubblici, la sostenibilità ambientale non è un elemento accessorio, ma una componente strutturale della qualità dell’opera. Richiede competenze tecniche, coordinamento tra i soggetti coinvolti, controllo della filiera e documentazione affidabile.
Lo Studio Consilia Associati affianca le aziende nella verifica dell’applicabilità dei CAM Edilizia e nell’adeguamento della documentazione tecnica e di gara, offrendo un supporto tecnico specializzato nella lettura dei requisiti, nella raccolta dei mezzi di prova e nel coordinamento tra progettazione, forniture e cantiere.