Approvato nuovo accordo Stato – Regioni, 17 aprile 2025 – Nuove regole per la formazione in materia di SALUTE E SICUREZZA

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo dell’Accordo è definire la durata e il contenuto minimo dei corsi di formazione in conformità con il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, articolo 37, comma 2. In via generale l’accordo prevede, oltre a modifiche sostanziali di alcuni percorsi (in termini di durata e argomenti), una significativa attenzione verso il comparto e settore di appartenenza dei lavoratori da formare, verso le competenze in ingresso e da acquisire da parte dei discenti, al fine di promuovere percorsi di formazione maggiormente aderenti con le realtà di appartenenza e i rischi specifici dei lavoratori. Di seguito le principali novità introdotte e che entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per qualsiasi dettaglio a riguardo e per i corsi in partenza ai sensi del nuovo Accordo Stato Regioni contattare l’AREA FORMAZIONE di CONSILIA STUDIO ASSOCIATI.
1. Novità: CORSI DI SICUREZZA LAVORATORI
A seguire le PRINCIPALI NOVITA’ introdotte dal nuovo Accordo in merito all’art.37 del Testo Unico 81/2008:
- Revisione della durata di alcuni corsi di formazione obbligatoria:
- PREPOSTI: durata minima del corso 12 ore.
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA: per i preposti che hanno svolto alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo percorsi formativi ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, della durata di 8 ore, è riconosciuto credito formativo totale. - DIRIGENTI: durata minima del corso 12 ore + modulo aggiuntivo di 6 ore solo per i Dirigenti che operano nei Cantieri.
- SPAZI CONFINATI: durata minima del corso 12 ore (4 ore di teoria + 8 ore di pratica). RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA: i corsi di formazione erogati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- PREPOSTI: durata minima del corso 12 ore.
- Ridefinizione della frequenza degli aggiornamenti del corso Preposti:
- PREPOSTI: aggiornamento ogni 2 anni da 6 ore. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
- SPAZI CONFINATI: aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni.
2. Novità: DATORE DI LAVORO
Il nuovo Accordo ha introdotto l’obbligo per tutti i DATORI DI LAVORO di un corso da 16 ore, valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”. Il corso per datori di lavoro è propedeutico per accedere al corso PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
3. Novità: ATTREZZATURE
Nell’ambito della formazione stabilita dall’Accordo Stato-Regioni, sono state introdotte nuove attrezzature che richiedono un percorso formativo ABILITANTE specifico:
- MACCHINA AGRICOLA RACCOGLI FRUTTA (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF): durata del corso 8 (4 ore di teoria + 4 ore di pratica). Previsto aggiornamento quinquennale di 4 ore.
- CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI (CMM): durata del corso 8 (4 ore di teoria + 4 ore di pratica). Previsto aggiornamento quinquennale di 4 ore.
Per quanto concerne l’addetto alla conduzione di CARROPONTE è stato regolamentato il corso come segue: durata 10/11 ore (4 ore di teoria + 6/7 ore pratica). Il modulo pratico è distinto per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, della durata di 6 ore. L’abilitazione per tutte le tipologie comporta un modulo pratico di 7 ore.
Ecco una tabella riepilogativa comparativa tra la normativa precedente e le novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni (17 aprile 2025) in materia di formazione sicurezza sul lavoro: