Ordinanza Caldo 2025 – Obblighi di sospensione lavori outdoor
Con l’arrivo della stagione estiva e il progressivo aumento delle temperature, numerose Regioni italiane hanno adottato ordinanze contingibili e urgenti, volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a stress termico da calore, in particolare nelle attività svolte in ambienti di lavoro esterni non protetti.
Tali disposizioni, in coerenza con i principi generali di prevenzione definiti dal D. Lgs. 81/2008, prevedono l’obbligo di sospensione temporanea delle attività outdoor in specifici settori lavorativi e durante determinate fasce orarie, esclusivamente nei giorni in cui l’indice di rischio calore (basato sulle mappe di Worklimate) risulti elevato o molto elevato (“ALTO”).
Di seguito viene presentato un riepilogo aggiornato delle ordinanze regionali 2025, con indicazione dei settori coinvolti, degli orari di sospensione obbligatoria e del periodo di validità delle misure adottate.
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Regione |
Settori coinvolti |
Fascia oraria |
Validità |
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Piemonte |
Agricoltura, florovivaistico, cantieri edili ed affini |
12:30–16:00 |
fino 31 ago 2025 |
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Lombardia |
Agricoltura, florovivaistico, cantieri edili, cave |
12:30–16:00 |
fino 15 set 2025 |
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EmiliaRomagna |
Agricoltura, florovivaistico, cantieri edili e affini, piazzali logistici scoperti per deposito merci |
12:30–16:00 |
fino 15 set 2025 |
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Veneto |
Agricoltura, florovivaistico, cantieri edili all’aperto, cave |
12:30–16:00 |
fino 31 ago 2025 |
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Puglia |
Agricoltura/forestale, florovivaistico, cave, cantieri edili e stradali |
12:30–16:00 |
fino 31 ago 2025 |
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Campania |
Agricoltura, florovivaistico, cantieri edili |
12:30–16:00 |
fino 31 ago 2025 |
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Marche |
Ad oggi, nessuna ordinanza vincolante |
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Criteri per l’obbligo di sospensione attività
Affinché si configuri l’obbligo di sospensione temporanea delle attività lavorative in ambienti esterni durante la fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00 (salvo diverse disposizioni regionali), devono essere contemporaneamente soddisfatti i seguenti tre criteri vincolanti:
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Requisito |
Descrizione |
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Ambiente di lavoro outdoor |
L’attività lavorativa deve svolgersi all’aperto, in assenza di schermature fisse o temporanee (coperture, tettoie, ombreggiamenti artificiali). |
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Settore coinvolto |
l lavoro deve rientrare in uno dei settori esplicitamente indicati nell’ordinanza regionale (agricoltura, edilizia, florovivaistico, cave, ecc.). |
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Rischio “ALTO” Worklimate |
La mappa ufficiale Worklimate (accessibile dal sito www.worklimate.it) deve riportare un livello di rischio “ALTO” o superiore per l’area interessata. |
Nota importante: In assenza anche di un solo requisito, l’obbligo non sussiste, ma l’esposizione al calore può comunque rappresentare un fattore di rischio significativo, che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, monitorare e gestire.
Cosa fare e come comportarsi
Tutti i datori di lavoro e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono invitati ad adottare un approccio sistematico nella gestione del rischio da esposizione al caldo. Le azioni raccomandate sono:
- Consultare quotidianamente la mappa interattiva Worklimate (www.worklimate.it) e confrontare il livello di rischio “Caldo” con:
- il settore di appartenenza dell’attività svolta,
- l’eventuale inclusione nelle fasce orarie indicate dalle ordinanze regionali;
- Valutare l’esposizione al rischio microclimatico sulla base dei criteri previsti dalle ordinanze. In presenza di tutte le condizioni (ambiente outdoor non schermato, settore incluso, fascia oraria specificata, rischio ALTO), sospendere le attività come da obbligo normativo;
- Adottare misure di prevenzione e protezione anche in assenza di obbligo, tra cui:
- riorganizzazione degli orari e turnazione del personale;
- allestimento di aree d’ombra o ambienti di recupero termoigrometrico;
- garanzia di un’adeguata idratazione e pause frequenti;
- uso di Dispositivi di Protezione Individuale adeguati (DPI per il caldo, abbigliamento tecnico, copricapo traspiranti);
- Informare e formare i lavoratori sui rischi legati allo stress termico, sui sintomi da sorvegliare (spossatezza, disorientamento, nausea, disidratazione) e sulle misure da adottare per la protezione individuale e collettiva, anche in ambienti parzialmente schermati o moderatamente esposti.
Per una gestione efficace del rischio microclimatico, è disponibile l’informativa tecnica di riferimento:
“CIRCOLARE INFORMATIVA MICROCLIMA E RISCHI LAVORATIVI DA ESPOSIZIONE AD ALTE TEMPERATURE”
Si consiglia vivamente la lettura, l’applicazione operativa e la condivisione del documento con tutto il personale aziendale, in particolare con le figure della prevenzione e i lavoratori esposti.
Il supporto di Studio Consilia Associati
Lo Studio Consilia Associati affianca le imprese nella gestione operativa del rischio microclimatico, offrendo supporto tecnico per l’aggiornamento del DVR, la definizione delle misure preventive, la redazione delle istruzioni operative e la formazione mirata dei preposti.
Forniamo inoltre assistenza nella predisposizione di registrazioni e procedure aziendali per la sospensione delle attività outdoor, in linea con le ordinanze regionali e la normativa vigente.