Nuovo Decreto sul Whistleblowing – recepita la Direttiva (UE) 2019/1937

E’ stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali (whistleblowers). 

La nuova disposizione normativa, che si applica sia al settore pubblico sia al settore privato, ha lo scopo di tutelare e proteggere da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni della legge. 

Il tema della tutela dei whistleblower non è nuovo – nell’ordinamento italiano è infatti già presente la Legge n. 179 del 2017 – ma con il nuovo decreto Legislativo si passa da un criterio applicativo quasi totalmente collegato all’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 o ad altre normative di settore, ad un criterio esteso a tutte le aziende con almeno 50 lavoratori, che dovranno ragionare su obblighi, oneri e adempimenti vari.

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La finalità del decreto è tutelare, e proteggere da comportamenti ritorsivi, chi segnala illeciti o violazioni di disposizioni normative.

Le tutele sono applicate a chiunque segnali violazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo (dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti, ecc…) e si estendono anche ai cosiddettifacilitatori” (ovvero coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione).

Il decreto prevede che la tutela del Whistleblower sia riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa nel caso in cui le segnalazioni infondate siano attribuibili dolo o colpa grave.

I CANALI DI SEGNALAZIONE

Per le segnalazioni, i whistleblower dovranno poter utilizzare canali sia interni (aziendali), sia esterni.

Le aziende interessate dovranno quindi predisporre canali interni di segnalazione in grado di garantire il massimo livello di riservatezza. A riguardo, il decreto ammette che le segnalazioni possano essere effettuate non solo in forma scritta, ma anche in forma orale.  

La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio autonomo dedicato. 

Il decreto ammette, inoltre, la possibilità a parte del Whistleblower effettuare segnalazioni esterne all’ Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), se:

  • non sia previsto l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non sia stato attivato o se attivato sia inattendibile sul piano delle garanzie della riservatezza;
  • effettuata la segnalazione, questa non abbia avuto seguito o ci sia l’effettivo timore che possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
TEMPI DI ATTUAZIONE E SANZIONI

Il decreto rafforza la competenza di ANAC che diventa l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.

Le disposizioni del nuovo Decreto Legislativo hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. 

Le aziende che hanno impiegato, in media nell’ultimo anno, fino a 249 lavoratori (subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato), l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Le organizzazioni interessate dovranno quindi istituire i canali di segnalazione interna e definite le procedure organizzative con ruoli, responsabilità e compiti al fine di garantire la compliance alle disposizioni del Decreto Legislativo.

La mancata istituzione del canale interno di segnalazione espone l’azienda a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

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