Nuovo decreto per la gestione rifiuti

Il 15 giugno 2023 entrerà in vigore il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 – Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

CHE COSA CAMBIA?

Dal 2025 saranno abrogati: 

MODELLO FORMULARIO RIFIUTI decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145

MODELLO REGISTRO DI CARICO e SCARICO decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148145

Il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI è SOPPRESSO ed è sostituito dal Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti RENTRI, che sarà integrato con la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Entro il 12 dicembre 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, tramite decreti, definirà le modalità definitive per gestire la trasmissione dei dati al RENTRI nonché il funzionamento del Registro. 

Tale registro è suddiviso in due sezioni: 

  • una seziona anagrafica
  • una sezione tracciabilità che racchiude tutti i dati presenti nei registri e nei formulari.

NUOVO MODELLO REGISTRO DI CARICO E SCARICO 

Il nuovo registro sarà applicabile dal 13 febbraio 2025. Nel registro saranno integrate le informazioni presenti nei formulari di identificazione rifiuti FIR. Il registro deve essere compilato dopo l’iscrizione al RENTRI. Fino alla data di iscrizione al RENTRI, sono applicabili le disposizioni attualmente vigenti (previste dall’190, comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006) per il registro di carico e scarico cartaceo. 

NUOVO MODELLO FORMULARIO RIFIUTI

I produttori di rifiuti che non sono ancora iscritti al RENTRI, mantengono il formulario cartaceo. Tale formulario è conforme ai modelli disponibili nell’allegato II del nuovo Regolamento. Il nuovo Formulario contiene un codice univoco e un apposito contrassegno, reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione, utilizzabile successivamente alla registrazione sul RENTRI.  A seguito dell’iscrizione al RENTRI, i produttori di rifiuti dovranno utilizzare il formulario digitale, questo è vidimato digitalmente tramite un codice univoco reso disponibile dall’applicazione del RENTRI Per tutelare il trasporto del rifiuto, il trasportatore dovrà portare con sé una copia cartacea del formulario digitale. Sarà comunque possibile anche esibire la versione digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili in caso di controlli. Il nuovo formulario sarà stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, che dovranno essere compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia dovrà rimanere presso il produttore o il detentore, l’altra dovrà essere sottoscritta e datata dal destinatario che ne rilascerà una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore finale dovrà quindi trasmettere una copia del formulario sottoscritto dal destinatario al produttore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

CONTRIBUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria sono così suddivisi:

CLASSI DI UTENTI

DIRITTO DI SEGRETERIA

CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)

CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo entro il 30 APRILE)

CLASSE 1

Articolo 13, comma 1,

lettera a)

€ 10,00

€ 10,00

€ 60,00

CLASSE 2

Articolo 13, comma 1,

lettera b)

€ 10,00

€ 50,00

€ 30,00

CLASSE 3

Articolo 13, comma 1,

lettera c)

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

CLASSE 1 Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, versano al momento di iscrizione e per ogni unità locale, il contributo annuale. Nelle annualità successive entro il 30 aprile

CLASSE 2 enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti – versano al momento dell’iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l’importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l’importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

CLASSE 3 tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 135 del 2018 – versano al momento dell’iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l’importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l’importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE

Sono tenute ad iscriversi al RENTRI tutte le aziende con le seguenti tempistiche di iscrizione al RENTRI sono:

  • dal 13 febbraio 2025 gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti SPECIALI PERICOLOSI e NON PERICOLOSI con più di 50 DIPENDENTI e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
  • dal 14 agosto 2025 gli enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • dal 13 febbraio 2026 tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
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