Nuove linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione
A completamento e ad integrazione delle indicazioni già fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera del 12 luglio 2023 n. 311, l’Autorità ha adottato lo schema di nuove Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, dando indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione con delibera n. 478, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025. L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa.
Le principali novità introdotte presentate nella linea guida sono:
- Viene incoraggiato l’utilizzo del canale di segnalazione interno all’ente in quanto più prossimi all’origine delle questioni oggetto delle segnalazioni e, nello stesso tempo, a non divulgare a terzi informazioni rispetto alla segnalazione effettuata per non vanificare la protezione della riservatezza;
- se l’Ente non ha l’obbligo di attivare un canale interno per le segnalazioni, la persona segnalante può effettuare la propria segnalazione direttamente ad ANAC mediante il canale esterno istituito presso l’Autorità;
- andrà previsto un coinvolgimento – seppur interlocutorio – delle organizzazioni sindacali (OO.SS), anche laddove sia necessario apportare modifiche sostanziali/aggiornamenti all’atto organizzativo. In assenza del suddetto coinvolgimento, l’ente sarà sanzionabile ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 24/2023. È opportuno che l’ente informi le OO.SS. in merito ai principali elementi che connotano il canale interno;
- La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale e, dunque, gli enti devono garantire entrambe le modalità di presentazione delle segnalazioni. Gli enti sono tenuti a disciplinare le modalità, preferibilmente informatiche, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni. È importante adottare uno strumento o un servizio informatico affidabile, valutando sia l’idoneità delle misure di sicurezza sia la completa conformità al trattamento dei dati (ad es. in sede di predisposizione del documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- Il gestore – interno o esterno – deve essere un soggetto in possesso del requisito di autonomia, intesa come imparzialità e indipendenza, specificamente formato e con una adeguata conoscenza del funzionamento dell’ente. Appare pertanto opportuno individuare, nell’atto organizzativo/MOG 231 e prima che sorga la situazione di conflitto, un sostituto del gestore. Nel caso di enti di ridotte dimensioni che, per carenza di personale, non siano in grado di nominare un sostituto, la segnalazione potrà essere trasmessa direttamente all’Autorità mediante il canale esterno. Nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto di carattere collegiale (ad es. ufficio o comitato) e solo uno dei suoi componenti versi in un’ipotesi di conflitto di interessi, può essere sufficiente prevedere l’obbligo di astensione del componente interessato. Vengono inoltre, dettagliate le attività del gestore, i doveri di comportamentali, la formazione specifica obbligatoria del personale che gestisce le segnalazioni.
- gli enti dovranno disporre di un canale di segnalazione idoneo a ricevere tutte le segnalazioni di cui al d.lgs. n. 24/2023, ivi incluse quelle di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o quelle di violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti. Restano fermi i flussi informativi strutturati nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli (art. 6, co. 2, lett. d) d.lgs. n. 231/2001). L’Autorità raccomanda l’adozione di un solo canale di segnalazione.
Nelle Linee Guida sono approfonditi i profili relativi:
- alla disciplina whistleblowing ed il Modello organizzativo 231, riguardante l’istituzione/adeguamento del canale di segnalazione interna, il ruolo dell’Odv, le attività di formazione e di comunicazione sui contenuti del Modello/atto organizzativo relativi alle segnalazioni di condotte illecite e di violazioni del modello 231
- ai gruppi societari, nel quale si specificano le modalità di condivisione del canale di segnalazione interno e nei casi di affidamento della gestione del canale di segnalazione a terzi (o esternalizzazione), esplicitando le differenze tra la condivisione del canale e l’affidamento della gestione ad un soggetto terzo e definendo i poteri di vigilanza di ANAC nei casi di condivisione del canale e di affidamento della gestione a terzi
- agli enti del terzo settore (ETS) e il whistleblowing definendone le attività e le differenze tra Ente del Terzo settore e facilitatore