Nuova Linea Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette a prevenzione incendi

Con la nota n. 14030 del 1° settembre 2025 è stata pubblicata la nuova Linea Guida di Prevenzione Incendi con l’obiettivo di garantire standard aggiornati e chiari di sicurezza antincendio, considerata la diffusione negli ultimi anni di impianti fotovoltaici su edifici civili, industriali, commerciali e rurali.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha quindi aggiornato il quadro normativo relativo alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette a prevenzione incendi (PDR 151/2011).

Ecco i punti chiave della nuova linea guida:

  • Campo di applicazione: la linea guida riguarda tutti gli impianti fotovoltaici integrati o applicati agli edifici, con tensione fino a 1500 V, comprese le strutture “interferenti” con le attività soggette, cioè impianti che per la loro vicinanza all’edificio o per la possibilità di propagazione dell’incendio nelle vicinanze possono comportare modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio. 

Sono esclusi:

    • gli impianti fotovoltaici a terra;
    • gli impianti fotovoltaici Plug & Play;
    • gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 800 W;
    • gli impianti agri-voltaici posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette;
    • gli impianti fotovoltaici i cui pannelli sono installati su strutture a sostegno dell’inseguimento solare.
  • Valutazione del rischio incendio: Gli impianti fotovoltaici non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in quanto non compresi nell’allegato I del DPR 151/2011, ma la loro installazione è da considerare modifica a tali attività, almeno di tipo senza aggravio di rischio; le modifiche senza aggravio di rischio vanno dichiarate tramite SCIA di prevenzione incendi. 

Qualora il professionista ritenesse la modifica particolarmente gravosa dal punto di vista antincendio, si può richiedere la valutazione del progetto al locale Comando VVF, secondo le usuali procedure, considerandola come modifica dell’attività sulla quale insiste l’impianto.

  • Misure tecniche: indicazioni dettagliate per compartimentazione, ventilazione, resistenza al fuoco, installazione degli inverter, sistemi di accumulo e sezionamento di emergenza. 

Con una successiva nota n. 14668 del 10 settembre 2025 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha chiarito che per i soggetti che entro il 1° settembre 2025 avevano già avviato le procedure per l’installazione di impianti fotovoltaici possono completare i lavori seguendo la normativa precedente. Con “procedure già avviate” si intende:

  • sono già state attivate le procedure di cui DPR 151/2011;
  • presentate comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze agli uffici competenti;
  • sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto;
  • completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;
  • avvio dei lavori di installazione;
  • ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti rilasciati da fornitori qualificati;
  • disponibilità di documentazione probatoria recante data certa;
  • altre situazioni giuridicamente equiparabili a quelle sopra elencate.

Infine, si sottolinea che la linea guida rappresenta uno strumento non limitativo delle scelte progettuali, con la possibilità per il progettista di individuare altre soluzioni tecniche purché sia dimostrato, sulla base dell’analisi del rischio incendio effettuata, il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza. 

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