Direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell’ambiente.

La nuova Direttiva 2024/1203/UE, che sostituisce le direttive 2008/99/CE (tutela dell’ambiente) e 2009/123/CE (sull’inquinamento provocato dalle navi), mira a rafforzare la tutela penale dell’ambiente, introducendo misure per prevenire e contrastare la criminalità ambientale e garantire un’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione Europea.

La nuova direttiva è più dettagliata nel riferirsi a specifici regolamenti e direttive UE (es. regolamento (CE) n. 1907/2006, regolamento (UE) 2017/852, direttiva 2011/92/UE, ecc.), fornendo una copertura più dettagliata e specifica.

I  contenuti più rilevanti si possono sintetizzare come segue

Estensione dei Reati Ambientali

La direttiva amplia l’elenco degli atti considerati reati contro l’ambiente, aumentando il numero di condotte penalmente rilevanti da nove a venti. Tra i nuovi reati figurano: traffico di legname, esaurimento delle acque, introduzione di specie esotiche invasive, riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi, violazioni della normativa sulle sostanze chimiche.

Inoltre, viene introdotto il concetto di “reato qualificato” (art. 3), applicabile quando un reato provoca effetti rilevanti quali: inquinamento diffuso; incidenti industriali con gravi effetti sull’ambiente; incendi boschivi che distruggano ecosistemi di dimensioni o valore considerevoli o habitat protetti, danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque.

Misure e Sanzioni

Gli Stati membri devono garantire che tali reati siano punibili penalmente e devono adottare misure per il tracciamento, l’identificazione, il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato.

Le sanzioni sono distinte tra persone fisiche e giuridiche:

  • per le persone fisiche (articolo 5) sono previste pene detentive massime di almeno 10 anni se provocano il decesso di una persona, e di almeno 8 anni per i “reati qualificati”;
  • per persone giuridiche (Articolo 7): le sanzioni pecuniarie per le imprese ammontano ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro.

Misure Supplementari

Gli Stati membri devono anche prevedere sanzioni aggiuntive per individui e aziende che comportano almeno:

  • L’obbligo di ripristinare l’ambiente o di risarcire i danni;
  • L’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici;
  • Il ritiro di permessi o di autorizzazioni;

Implementazione

La nuova direttiva fornisce una copertura più dettagliata e specifica della legislazione sulla tutela ambientale, allineandosi strettamente con numerose normative dell’UE.

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva devono essere approntate dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026. La direttiva si applicherà solo ai reati commessi all’interno dell’UE, ma gli Stati membri possono decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.

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