Decreto Legislativo n. 103 del 12/07/2024 – Semplificazione dei controlli sulle imprese

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 167, il Decreto Legislativo 12/07/2024 n. 103 riguardante la semplificazione dei controlli sulle attività economiche; le nuove disposizioni normative entrano in vigore dal 02/08/2024.

Le disposizioni del decreto si applicano ai controlli amministrativi svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche (produzione e offerta di beni e servizi sul mercato) ad esclusione di: i) controlli in materia fiscale; ii) accertamenti e accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia; iii) controlli di polizia economico finanziaria; iv) controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.

Le novità più rilevanti introdotte dal nuovo decreto legislativo 103/2024 sono di seguito riassunte:

  1. nei “Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche” in cui si indica che il controllo “si fonda sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato”;
  2. Le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio;
  3. È quindi instituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei: 1) protezione ambientale; 2) igiene e salute pubblica; 3) sicurezza pubblica; 4) tutela della fede pubblica; 5) sicurezza dei lavoratori.
  4. l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elabora, per ciascun ambito omogeneo, delle norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.
    • il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato;
    • altre certificazioni rilasciate sotto accreditamento riconducibili ai principi ESG;
    • l’esito dei controlli subiti nei tre anni di attività precedenti;
    • il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
    • le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
  5. Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento (Accredia)
  6. Il Report certificativo viene sottoposto ad Audit periodici e, in caso di mancanza delle condizioni di rischio basso, il Report Certificativo viene revocato e data comunicazione all’Organismo Unico di Accreditamento.
  7. Nei confronti dei soggetti in possesso del Report certificativo di rischio “basso” le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno (salvo alcuni casi indicati nella norma); non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per l’ispezione congiunta.

Altra novità introdotta dal decreto è relativa alle violazioni sanabili, cioè violazioni amministrative pecuniarie non superiori a cinquemila euro che possono essere sanate mediante diffida amministrativa, con la richiesta al trasgressore di adempiere alle prescrizioni violate per rimuovere l’illecito. La diffida amministrativa non si applica a violazioni o mancati adempimenti riguardanti la tutela della salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali viene revocato il Report certificativo. In qualsiasi caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

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