Decreto Legislativo n. 103 del 12/07/2024 – Semplificazione dei controlli sulle imprese
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 167, il Decreto Legislativo 12/07/2024 n. 103 riguardante la semplificazione dei controlli sulle attività economiche; le nuove disposizioni normative entrano in vigore dal 02/08/2024.
Le disposizioni del decreto si applicano ai controlli amministrativi svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche (produzione e offerta di beni e servizi sul mercato) ad esclusione di: i) controlli in materia fiscale; ii) accertamenti e accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia; iii) controlli di polizia economico finanziaria; iv) controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.
Le novità più rilevanti introdotte dal nuovo decreto legislativo 103/2024 sono di seguito riassunte:
- nei “Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche” in cui si indica che il controllo “si fonda sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato”;
- Le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio;
- È quindi instituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei: 1) protezione ambientale; 2) igiene e salute pubblica; 3) sicurezza pubblica; 4) tutela della fede pubblica; 5) sicurezza dei lavoratori.
- l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elabora, per ciascun ambito omogeneo, delle norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.
- il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato;
- altre certificazioni rilasciate sotto accreditamento riconducibili ai principi ESG;
- l’esito dei controlli subiti nei tre anni di attività precedenti;
- il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
- le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
- Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento (Accredia)
- Il Report certificativo viene sottoposto ad Audit periodici e, in caso di mancanza delle condizioni di rischio basso, il Report Certificativo viene revocato e data comunicazione all’Organismo Unico di Accreditamento.
- Nei confronti dei soggetti in possesso del Report certificativo di rischio “basso” le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno (salvo alcuni casi indicati nella norma); non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per l’ispezione congiunta.
Altra novità introdotta dal decreto è relativa alle violazioni sanabili, cioè violazioni amministrative pecuniarie non superiori a cinquemila euro che possono essere sanate mediante diffida amministrativa, con la richiesta al trasgressore di adempiere alle prescrizioni violate per rimuovere l’illecito. La diffida amministrativa non si applica a violazioni o mancati adempimenti riguardanti la tutela della salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali viene revocato il Report certificativo. In qualsiasi caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.