Regolamento UE sulle batterie: marcatura, importazione e gestione rifiuti
Il 28 luglio 2023 è stato pubblicato, nella gazzetta ufficiale dell’unione Europea, il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.
Il regolamento, che si applica a tutte le categorie di batterie, è stato emanato con l’obiettivo di proteggere l’ambiente e la salute umana con la prevenzione e quindi la riduzione degli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.
Il nuovo regolamento europeo impone quindi, agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie, obblighi relativi al dovere di diligenza in ambito di sostenibilità, sicurezza, etichettatura ed informazione delle batterie anche per la gestione del fine vita.
Il regolamento stabilisce quindi requisiti in materia di:
- Sostenibilità e sicurezza;
- Etichettatura, marcatura e documenti che dovranno essere forniti con le batterie;
- Procedure che i fabbricanti devono mettere in atto per l’immissione sul mercato all’interno dell’Unione;
- Obblighi per gli operatori economici (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, fornitori di servizi di logistica);
Si riassumono nel seguito le principali disposizioni del nuovo regolamento.
REQUISITI PER LA SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA
Il nuovo regolamento stabilisce specifiche restrizioni alle sostanze che possono essere contenute nelle batterie. È inoltre richiesto, per le batterie con capacità superiore a 2 kWh, il rispetto di requisiti specifici sulla quantità minima di riciclato (relativo a cobalto, piombo, litio e nichel).
Sono stabiliti i requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie, prevedendo che le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici siano accompagnate da un documento contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità.
Le batterie portatili negli apparecchi devono essere progettate in modo tale che gli utilizzatori possano rimuoverle e sostituirle facilmente.
ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONI TECNICHE
Le batterie devono essere:
- etichettate in modo visibile, leggibile e indelebile;
- contrassegnate con il simbolo per la raccolta differenziata;
- contrassegnate con un codice QR che consente di accedere alle informazioni pertinenti.
inoltre, le batterie con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici devono avere:
- Un passaporto, contenente informazioni relative al modello e alle caratteristiche, anche risultanti dall’uso;
- la documentazione contenente informazioni sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, e sulla percentuale di piombo presente nella batteria recuperata dai rifiuti;
- la dichiarazione dell’Impronta di carbonio corredata dalla relativa documentazione tecnica per ciascun modello e per stabilimento di fabbricazione.
RESPONSABILITÁ DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Oltre agli obblighi dei fabbricanti in relazione alla progettazione e produzione delle batterie secondo quanto stabilito dal regolamento europeo, sono attribuite specifiche responsabilità anche agli importatori e distributori.
In particolare, gli importatori devono accertarsi di immettere sul mercato solo batterie conformi al regolamento europeo e quindi, prima di immettere una batteria sul mercato, devono:
- verificare che siano state redatte la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica e che il fabbricante abbia eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità;
- verificare che la batteria rechi la marcatura CE e sia contrassegnata ed etichettata;
- verificare che la batteria sia accompagnata dai documenti richiesti, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali;
- indicare sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale, indicando un unico punto di contatto, e, se del caso, l’indirizzo web e di posta elettronica.
I distributori, quando mettono una batteria a disposizione sul mercato, devono agire con la dovuta attenzione in relazione ai requisiti del regolamento; quindi, prima di mettere la batteria a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:
- il produttore sia registrato nel registro dei produttori;
- la batteria rechi la marcatura CE e sia contrassegnata ed etichettata;
- la batteria sia accompagnata dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali;
- il fabbricante e l’importatore abbiano indicato i propri dati identificativi e di contatto.
Gli importatori e i distributori garantiscono, mentre la batteria è sotto la loro responsabilità, idonee condizioni di immagazzinamento o di trasporto.
OPERATORI ECONOMICI CON FATTURATO SUPERIORE A 40 MILIONI DI EURO
Gli operatori economici che nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio hanno registrato un fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di euro (anche considerando il consolidato di un eventuale gruppo di appartenenza), stabiliscono e attuano strategie relative al dovere di diligenza per le batterie; tali strategie devono essere verificate da un organismo notificato che deve effettuare audit periodici.
Nel dettaglio tali gli operatori economici dovranno:
- adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la strategia d’impresa relativa al dovere di diligenza per le batterie;
- organizzare il sistema interno di gestione in modo da favorire la propria strategia;
- istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza relativamente alla catena di approvvigionamento;
- integrare la propria strategia, comprese le misure di gestione dei rischi, nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori;
- istituire un meccanismo di trattamento dei reclami, compreso un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, e un meccanismo di riparazione, o prevedere tali meccanismi tramite accordi di collaborazione con altri soggetti.
ENTRATA I VIGORE E APPLICAZIONE
Il Regolamento si applicherà a partire dal 18 febbraio 2024, ma molti suoi obblighi prevedono scadenze differenziate:
- decorrono dal 18 agosto 2024 le disposizioni relative a:
- procedure di valutazione della conformità delle batterie;
- obblighi generali degli operatori economici.
- si applicano a decorrere dal 18 agosto 2025 i nuovi obblighi per gli operatori economici con fatturato superiore a 40 milioni di euro, nonché le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti da batterie.
- decorrono dal 18 febbraio 2027 le disposizioni relative alla “Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri”.