Patente a Crediti / Punti – Sistema di qualificazione
È stato pubblicato il Decreto-legge n. 19 che all’articolo 29 comma 19, in Gazzetta Ufficiale che modifica il D.Lgs. 81/2008, testo unico in materia di salute e sicurezza.
La principale modifica riguarda l’introduzione di un rivoluzionario sistema di qualificazione delle imprese operanti in cantiere detto patente a punti o a crediti che dall’ottobre 2024 sarà attivo.
Ad oggi l’introduzione della patente a punti riguarda esclusivamente le imprese operanti nel settore dell’edilizia e che quindi operano all’interno di cantieri temporanei e mobili.
La patente a punti verrà fornita tramite l’iscrizione ad un portale telematico in gestione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) –il portale dovrà essere predisposto ed ultimato, la norma specifica infatti che la mancata ultimazione del portale può far slittare la data di attivazione del nuovo iter di qualificazione– e verrà concessa solo a seguito della presentazione della seguente documentazione:
- Visura Camerale, documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
- Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ESONERO PATENTE A CREDITI
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- DECURTAZIONI
I provvedimenti definitivi che possono condurre a decurtazione di punti sulla patente possono essere attribuibili a datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
E nello specifico le violazioni possono sono:
- RECUPERO PUNTI
I punti possono essere “recuperati” facendo partecipare il soggetto, per il quale è stato emanato uno dei provvedimenti soprariportati, ad un corso di formazione di cui di cui all’articolo 37 del Dlgs 81/08.
Ogni corso di formazione permetterà di reintegrare n.5 punti a seguito di trasmissione dell’attestato di frequenza all’INL tramite portale per un massimo di n.15 punti recuperati.
Se all’impresa non sono stati destinati atti per i successivi due anni viene recuperato n.1 credito per ogni anno, per un massimo di n.10 crediti.
Per le imprese che adottano modelli di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del Dlgs 81/08 il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti.
- SANZIONI
L’azienda a cui verrà concessa la patente avrà a disposizione 30 punti e fino a quando sarà in possesso di almeno 15 punti, potrà operare all’interno dei cantieri.
Le imprese edili che saranno accertate in cantiere sprovviste di patente o con meno di n.15 crediti è prevista una multa amministrativa che va dai 6.000 ai 12.000 euro.
- OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
L’introduzione di questo nuovo sistema di accreditamento modifica anche l’art. 90 del D.lgs. 81/08 relativo agli “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”.
La verifica dell’idoneità tecnica professionale delle imprese da ottobre 2024 comprenderà anche la verifica del possesso della patente a crediti telematica.