F-GAS: nuovo Regolamento (UE) n.2024/573

Il nuovo Regolamento (UE) n. 2024/573 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 febbraio 2024 introducendo novità nel mondo dei gas fluorurati ad effetto serra. In questo articolo vi illustreremo alcune delle novità introdotte.
Il nuovo regolamento è in vigore dal 11 marzo 2024, sostituisce il precedente Regolamento (UE) n.517/2014 e stabilisce norme:
e condizioni:
Il regolamento si applica ai seguenti gas fluorurati ad effetto serra, sia come sostanze che come miscele:
Immissione sul mercato
Alcuni tipi di apparecchiature non saranno più immettibili sul mercato (allegato IV) secondo un calendario di criteri sia in base all’apparecchio che al tipo di gas utilizzato. Si ricorda che “immissione sul mercato” significa l’immissione nel mercato europeo, che è un’operazione diversa dall’installazione (le definizioni sono disponibili nell’articolo 3 del Regolamento stesso).
Impianti esistenti
In deroga ai divieti, non ci saranno limiti all’immissione sul mercato di parti di prodotti e apparecchiature per la riparazione, assistenza e la manutenzione delle apparecchiature esistenti. La riparazione o la manutenzione saranno consentite a patto che NON comportino:
Quindi, a queste condizioni, gli impianti esistenti potranno rimanere in attività.
Restrizioni sul gas utilizzato
Sono definite restrizioni sui gas utilizzabili in un’ottica che favorisca l’uso circolare delle risorse e che disincentivi l’utilizzo di gas vergine. La rigenerazione e il riciclo di gas sono operazioni che richiedono tecnologie utilizzate da aziende specializzate; negli anni si sono viste importanti evoluzioni nella capacità di rigenerare miscele di gas fluorurati ad effetto serra recuperati dagli impianti.
Apparecchi mobili interessati
È esplicitata dal nuovo regolamento l’applicabilità ad una serie di apparecchi mobili:
- unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
- unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;
- apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.
Novità sui controlli delle perdite
I criteri del precedente regolamento restano inalterati, con novità che interessano i gas dell’allegato II sezione 1. I controlli delle perdite interessano:
- Produttori e operatori di apparecchiature che contengono 5 tonnellate di CO2 equivalenti o più di FGAS a effetto serra elencati nell’allegato I
- Oppure 1kg o più di gas elencati nell’allegato II, sezione 1 (HFO), non contenuti in schiume, devono garantire sia controllata
Le apparecchiature ermeticamente sigillate non devono essere controllate per verificare la presenza di perdite se:
- Sono etichettate come tali
- Contengono meno di 10 tCO2eq di gas elencati nell’allegato II sez.1 (in deroga se installate in edifici residenziali: non verificate se contengono meno di 3 kg di gas)
Novità sulla riparazione delle perdite – tempistiche
Gli operatori e i fabbricanti, qualora venga rilevata una perdita di gas dalle apparecchiature e dagli impianti in cui vengono utilizzati gas (anche durante trasporto o immagazzinamento), garantiscono che le apparecchiature o gli impianti in cui vengono utilizzati gas vengano riparati senza indebito ritardo (non oltre i 5 giorni dall’accertamento della perdita – secondo il d.lgs.163/19)
Se l’apparecchiatura è soggetta a controllo perdite ed è stata riparata una perdita, gli operatori assicurano che l’apparecchiatura sia controllata da una persona fisica certificata FGAS non prima di 24 ore di funzionamento ma non oltre un mese dopo la riparazione, per verificare che la riparazione sia efficace.
È stato quindi specificato un tempo minimo che deve trascorrere prima della verifica delle perdite successiva alla riparazione.
La nuova certificazione F-GAS
Come nel precedente regolamento, solo le imprese in possesso di certificato o di un attestato di formazione sono autorizzate ad acquistare gas fluorurati per effettuare installazione, assistenza o manutenzione. Allo stesso modo i venditori vendono o offrono in vendita direttamente o indirettamente tali gas esclusivamente alle imprese certificate.
Gli attestati e certificati esistenti conformi al regolamento 517/2014 restano validi per il campo di applicazione per cui sono state originariamente rilasciati.
Le persone certificate dovranno aggiornare la propria attestazione almeno ogni 7 anni (a differenza dei 10 anni precedenti) ed entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento(indicativamente, entro il 2029).
Restano da definire le regole di accreditamento, la verifica delle imprese e personale per il rilascio dei nuovi certificati.